C.E.I.:

Esodo 22,1-5

1 Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue. 2 Ma se il sole si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue.
Il ladro dovrà dare l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato. 3 Se si trova ancora in vita e in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.
4 Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare nel campo altrui, deve dare l'indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
5 Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l'incendio darà l'indennizzo.

Nuova Riveduta:

Esodo 22,1-5

Danni causati a terzi e riparazioni
(Es 20:15; 2S 12:1-6; Za 5:3-4) Le 5:21-26
1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2 Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. 3 Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. 4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.

Nuova Diodati:

Esodo 22,1-5

Leggi relative alla proprietà e al sano comportamento
1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2 Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti. 3 Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto, egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto. 4 Se la cosa rubata, bue o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il doppio. 5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo di un altro, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.

Riveduta 2020:

Esodo 22,1-5

Leggi relative alla proprietà e ai costumi
1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2 Se il ladro, colto nell'atto di fare una violazione, è percosso e muore, non c'è delitto di omicidio. 3 Se il sole era sorto quando è avvenuto il fatto, ci sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato. 4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. 5 Se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.

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Bibbia(Da https://www.laparola.net/)