C.E.I.:Esodo 22,6-146 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo argento od oggetti e poi nella casa di questo uomo viene commesso un furto, se si trova il ladro, restituirà il doppio. 7 Se il ladro non si trova, il padrone della casa si accosterà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. | Nuova Riveduta:Esodo 22,6-146 Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. | Nuova Diodati:Esodo 22,6-146 Se un fuoco si propaga e si estende alle spine sì che viene bruciato il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi ha acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. 7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a DIO per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. 9 Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, la causa di ambedue le parti verrà davanti a DIO; colui che DIO condannerà, restituirà il doppio al suo vicino. 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda, 11 ci sarà fra le due parti un giuramento davanti all'Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Il padrone della cosa accetterà il giuramento, e l'altro non sarà tenuto al risarcimento di danni. 12 Ma se la cosa gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone di essa. 13 Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto al risarcimento per la bestia sbranata. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risarcire il danno. | Riveduta 2020:Esodo 22,6-146 Se divampa un fuoco e si attacca alle spine così che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. 7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. 9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: 'È questo qui!', la causa di entrambe le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, 11 interverrà fra le due parti il giuramento dell'Eterno per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto al risarcimento dei danni. 12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone. 13 Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore quando è assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. |
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