C.E.I.:

Esodo 22

1 Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue. 2 Ma se il sole si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue.
Il ladro dovrà dare l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato. 3 Se si trova ancora in vita e in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.
4 Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare nel campo altrui, deve dare l'indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
5 Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l'incendio darà l'indennizzo.
6 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo argento od oggetti e poi nella casa di questo uomo viene commesso un furto, se si trova il ladro, restituirà il doppio. 7 Se il ladro non si trova, il padrone della casa si accosterà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo.
8 Qualunque sia l'oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: «È questo!», la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo.
9 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi bestia, se la bestia è morta o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, 10 tra le due parti interverrà un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà restituire. 11 Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l'indennizzo al padrone di essa. 12 Se invece è stata sbranata, la porterà in testimonianza e non dovrà dare l'indennizzo per la bestia sbranata.
13 Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l'indennizzo. 14 Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio.
15 Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e pecca con lei, ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie. 16 Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle vergini.
17 Non lascerai vivere colei che pratica la magìa.
18 Chiunque si abbrutisce con una bestia sia messo a morte.
19 Colui che offre un sacrificio agli dèi, oltre al solo Signore, sarà votato allo sterminio.
20 Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto.
21 Non maltratterai la vedova o l'orfano. 22 Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, 23 la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
24 Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.
25 Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, 26 perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso.
27 Non bestemmierai Dio e non maledirai il principe del tuo popolo.
28 Non ritarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio.
Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me.
29 Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre, l'ottavo giorno me lo darai.
30 Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, la getterete ai cani.

Nuova Riveduta:

Esodo 22

Danni causati a terzi e riparazioni
(Es 20:15; 2S 12:1-6; Za 5:3-4) Le 5:21-26
1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2 Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. 3 Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. 4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna.
6 Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino.
9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "È questo qui!", la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.
10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, 11 interverrà fra le due parti il giuramento del SIGNORE per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. 12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. 13 Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.
14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. 15 Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo.

Prescrizioni varie
De 22:28-29 (Le 20:27; De 18:10-14) De 13
16 «Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. 17 Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle.
18 Non lascerai vivere la strega.
19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte.
20 Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché solo al SIGNORE, sarà sterminato come anatema.

(Le 19:33-34; De 24:17-22; 10:17-19; Sl 10:14-18; 68:6) De 24:10-15
21 Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.
22 Non affliggerete la vedova, né l'orfano. 23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 24 la mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
25 Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio; non gli imporrai interesse.
26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole; 27 perché esso è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se egli grida a me, io lo udrò; perché sono misericordioso.

Ro 13:1-7 (Pr 3:9-10; Es 13:2, 11-16)
28 Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo.
29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l'ottavo giorno me lo darai.
31 Voi sarete degli uomini santi per me; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; la getterete ai cani.

Nuova Diodati:

Esodo 22

Leggi relative alla proprietà e al sano comportamento
1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2 Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti. 3 Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto, egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto. 4 Se la cosa rubata, bue o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il doppio. 5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo di un altro, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna. 6 Se un fuoco si propaga e si estende alle spine sì che viene bruciato il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi ha acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. 7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a DIO per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. 9 Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, la causa di ambedue le parti verrà davanti a DIO; colui che DIO condannerà, restituirà il doppio al suo vicino. 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda, 11 ci sarà fra le due parti un giuramento davanti all'Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Il padrone della cosa accetterà il giuramento, e l'altro non sarà tenuto al risarcimento di danni. 12 Ma se la cosa gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone di essa. 13 Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto al risarcimento per la bestia sbranata. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risarcire il danno. 15 Se il padrone è presente, non dovrà risarcire i danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo. 16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si corica con lei, dovrà pagare per la sua dote e prenderla per moglie. 17 Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, pagherà la somma richiesta per la dote delle vergini. 18 Non lascerai vivere la strega. 19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. 20 Chi sacrifica a un altro dio, all'infuori del solo Eterno, sarà sterminato. 21 Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. 22 Non opprimerai alcuna vedova, né alcun orfano. 23 Se in qualche modo li opprimi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 24 la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada; le vostre mogli diventeranno vedove e i vostri figli orfani. 25 Se tu presti del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai alcun interesse. 26 Se prendi in pegno il vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole, 27 perché esso è l'unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. In cos'altro dormirebbe egli? E se avverrà che egli gridi a me, io lo udrò, perché sono misericordioso. 28 Non bestemmierai DIO e non maledirai il principe del tuo popolo. 29 Non indugerai a offrirmi il tributo del tuo raccolto e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 30 Lo stesso farai del tuo bue e della tua pecora: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l'ottavo giorno me lo darai. 31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di alcun animale sbranato nei campi; gettatela ai cani».

Riveduta 2020:

Esodo 22

Leggi relative alla proprietà e ai costumi
1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 2 Se il ladro, colto nell'atto di fare una violazione, è percosso e muore, non c'è delitto di omicidio. 3 Se il sole era sorto quando è avvenuto il fatto, ci sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato. 4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. 5 Se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. 6 Se divampa un fuoco e si attacca alle spine così che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. 7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. 9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: 'È questo qui!', la causa di entrambe le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, 11 interverrà fra le due parti il giuramento dell'Eterno per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto al risarcimento dei danni. 12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone. 13 Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore quando è assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. 15 Ma se il padrone è presente, non è tenuto a risarcire i danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo. 16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie. 17 Ma se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, paghi la somma che si usa dare per le vergini. 18 Non lascerai vivere la strega. 19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. 20 Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché soltanto all'Eterno, sarà sterminato come anatema. 21 Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. 22 Non affliggerete nessuna vedova, né nessun orfano. 23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 24 la mia ira si accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figli orfani. 25 Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai interesse. 26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole; 27 perché è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che cosa dormirebbe? E se avverrà che egli gridi a me, io l'ascolterò; perché sono misericordioso. 28 Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo. 29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 30 Lo stesso farai del tuo bestiame grosso e minuto: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l'ottavo giorno, me lo darai. 31 Voi sarete per me degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.

Dimensione testo:


Nuovo brano:

Brano da visualizzare: 

Bibbia(Da https://www.laparola.net/)